Il marchio internazionale è un marchio che (attraverso apposita procedura) consente, attraverso un deposito unico, di ottenere la protezione nei diversi Paesi facenti parte dell’Unione di Madrid (costituita dall’Accordo di Madrid e dal relativo Protocollo). Alcuni paesi aderiscono solo all’Accordo di Madrid, alcuni solo al Protocollo di Madrid ed altri, come l’Italia, ad entrambi.

La normativa che regola la tutela di marchio e del brevetto a livello nazionale, comunitario ed internazionale è molto complessa, per cui va affrontata con cautela, attraverso l’intervento di consulenti specializzati nel settore.

Presupposto per l’inizio della procedura di registrazione del marchio internazionale è l’esistenza quanto meno di un deposito, se non della registrazione, di un marchio nazionale o comunitario.

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa a livello nazionale, comunitario o in paesi aderenti all’Unione di Madrid, chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l’uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

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