Il titolare di un brevetto per invenzione, sia che abbia ad oggetto un prodotto che un procedimento, ha il diritto di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio e nel caso in cui l’oggetto del brevetto sia un procedimento, di vietare ai terzi di applicare il procedimento.

Il titolare potrà agire giudizialmente, anche in via d’urgenza, per chiedere che sia accertata la contraffazione.

In senso contrario, chi si ritiene ostacolato nella sua attività, può chiedere la nullità di brevetti altrui.

Solitamente a fronte di una citazione in giudizio o di un ricorso cautelare il presunto contraffattore, nel negare la contraffazione, chiederà in via riconvenzionale la nullità del titolo di proprietà industriale azionato nei suoi confronti.

La disciplina che regola l’illecito contraffativo e la richiesta di nullità di un brevetto è molto complessa e vanno sempre valutati tutti gli elementi posti a fondamento dell’azione o della difesa da intraprendere in caso di attacco.

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