Concorrenza sleale: come difendere l’impresa
Un concorrente sta copiando i tuoi prodotti, il tuo marchio o la tua immagine commerciale? Sta creando confusione tra i clienti, appropriandosi della reputazione della tua azienda o utilizzando comportamenti commerciali scorretti per sottrarti mercato?
In questi casi potrebbe trattarsi di concorrenza sleale ed è importante intervenire tempestivamente, prima che il comportamento del concorrente produca conseguenze difficili da recuperare.
Lo Studio Legale Sisto assiste da oltre 25 anni imprese e imprenditori nella tutela della proprietà industriale e nelle controversie riguardanti concorrenza sleale, marchi, brevetti, design e segni distintivi, sia nella fase stragiudiziale sia davanti alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Quando esamino un possibile caso di concorrenza sleale, la questione non è soltanto stabilire cosa abbia fatto il concorrente. Occorre soprattutto verificare se quel comportamento sia illecito, quali prove possano essere raccolte e quale sia lo strumento più efficace per farlo cessare.
Quando si può parlare di concorrenza sleale?
L’art. 2598 del Codice civile individua diverse condotte che possono costituire atti di concorrenza sleale.
La norma tutela l’impresa, tra l’altro, nei confronti di chi utilizza nomi o segni distintivi idonei a creare confusione, imita servilmente i prodotti di un concorrente, diffonde notizie o apprezzamenti idonei a determinarne il discredito, si appropria dei pregi dell’impresa concorrente oppure utilizza altri mezzi contrari ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Nella pratica, tuttavia, le situazioni possono essere molto diverse.
La concorrenza sleale può manifestarsi attraverso la copia di un prodotto, l’imitazione del packaging, l’utilizzo di marchi o denominazioni simili, l’appropriazione dell’immagine commerciale di un concorrente, la denigrazione, l’appropriazione di pregi, comportamenti confusori o altre strategie commerciali scorrette.
Non tutto ciò che un concorrente copia è però automaticamente illecito.
Per questo è necessario esaminare concretamente il comportamento contestato e il mercato nel quale operano le imprese.
Il concorrente ha copiato il tuo prodotto?
È uno dei casi più frequenti.
Un’impresa investe tempo e risorse nello sviluppo di un prodotto, nella sua forma, nel packaging, nel marchio e nella sua commercializzazione. Successivamente compare sul mercato un prodotto concorrente che presenta caratteristiche molto simili.
La somiglianza, da sola, non è sempre sufficiente per parlare di concorrenza sleale.
Occorre verificare quali elementi siano stati ripresi, se abbiano capacità distintiva, se possano determinare confusione nel pubblico, quale libertà progettuale esistesse e se il comportamento complessivo del concorrente possa integrare un’imitazione servile o altra condotta contraria alla correttezza professionale.
Quando il prodotto è inoltre protetto da un marchio, brevetto o design registrato, la tutela prevista dalla disciplina sulla proprietà industriale può affiancarsi a quella contro la concorrenza sleale.
È quindi importante non limitarsi a confrontare due prodotti, ma ricostruire l’intera condotta tenuta dal concorrente.
Quando il concorrente utilizza un marchio, un nome o un segno simile
Un’altra situazione frequente riguarda l’utilizzo di marchi, nomi commerciali, insegne, denominazioni, domain name o elementi grafici simili a quelli già utilizzati da un’altra impresa.
Il problema diventa particolarmente rilevante quando il cliente può essere indotto a ritenere che le due imprese siano collegate oppure che i rispettivi prodotti o servizi abbiano la stessa provenienza.
In questi casi occorre esaminare i segni utilizzati, i prodotti o servizi interessati, il mercato di riferimento, l’eventuale notorietà acquisita e le concrete modalità con cui i segni vengono presentati al pubblico.
La tutela può derivare dalla disciplina dei marchi, ma anche dalle norme sulla concorrenza sleale.
Imitazione servile del prodotto
L’imitazione servile rappresenta una delle ipotesi espressamente previste dall’art. 2598 c.c.
Non è però sufficiente che due prodotti presentino caratteristiche comuni.
Occorre verificare quali caratteristiche siano state imitate, la loro funzione distintiva, l’idoneità dell’imitazione a determinare confusione e tutte le circostanze concrete nelle quali i prodotti vengono presentati e commercializzati.
La valutazione deve essere effettuata caso per caso e può richiedere anche un esame coordinato con la disciplina dei disegni e modelli, dei brevetti e dei marchi.
Appropriazione di pregi
La concorrenza sleale può verificarsi anche quando un’impresa attribuisce ai propri prodotti o alla propria attività pregi, qualità, riconoscimenti o caratteristiche appartenenti all’impresa concorrente.
In questi casi il vantaggio illecito può consistere nel tentativo di sfruttare la reputazione commerciale costruita da un’altra azienda attraverso anni di investimenti, ricerca, comunicazione e presenza sul mercato.
Anche in questa ipotesi è fondamentale analizzare esattamente le comunicazioni utilizzate dal concorrente e il messaggio trasmesso al pubblico.
Denigrazione del concorrente
Anche la diffusione di notizie o apprezzamenti idonei a determinare il discredito di un concorrente può costituire concorrenza sleale.
Email inviate ai clienti, comunicazioni commerciali, dichiarazioni, materiale pubblicitario, pubblicazioni online e altre iniziative possono assumere rilevanza quando siano concretamente idonee a danneggiare la reputazione commerciale dell’impresa concorrente.
Non qualsiasi critica è però automaticamente illecita. Contenuto, modalità di diffusione, destinatari e contesto devono essere valutati attentamente.
Concorrenza sleale su Internet, Google, marketplace e social network
Oggi una parte significativa delle condotte concorrenziali si sviluppa online.
Siti Internet, domain name, Google, marketplace, social network, campagne pubblicitarie e piattaforme di vendita consentono di raggiungere rapidamente un numero elevato di potenziali clienti e possono amplificare gli effetti di una condotta illecita.
Quando il comportamento avviene online è particolarmente importante acquisire e conservare tempestivamente le prove, prima che pagine, inserzioni, offerte o contenuti vengano modificati o eliminati.
Pagine web, screenshot, inserzioni pubblicitarie, messaggi, cataloghi, fotografie, fatture, offerte commerciali e comunicazioni con clienti e distributori possono assumere notevole importanza nella successiva tutela giudiziaria.
Cosa fare se ritieni di essere vittima di concorrenza sleale
Il primo errore è reagire senza avere definito una strategia.
Prima di inviare una diffida è opportuno stabilire esattamente quali diritti possano essere fatti valere e quali prove siano disponibili.
Nell’esame di un caso di concorrenza sleale verifico innanzitutto la cronologia dei fatti, i diritti anteriori del cliente, gli eventuali marchi, brevetti e design, le caratteristiche dei prodotti, il comportamento del concorrente, le modalità di commercializzazione e la documentazione disponibile.
Soltanto dopo questa analisi è possibile stabilire se sia opportuno procedere con una diffida, ricercare una soluzione stragiudiziale oppure promuovere un’azione giudiziaria.
È possibile bloccare rapidamente il concorrente?
Quando una condotta illecita è ancora in corso, attendere l’esito di un giudizio ordinario potrebbe non essere sufficiente a proteggere efficacemente l’impresa.
Quando ne ricorrono i presupposti possono essere valutate iniziative cautelari finalizzate a ottenere rapidamente la cessazione della condotta e impedirne la prosecuzione.
La strategia deve essere definita sulla base del caso concreto, dei diritti azionabili e delle prove disponibili.
Per questo, soprattutto quando un prodotto concorrente è appena comparso sul mercato, è iniziata una campagna pubblicitaria oppure si stanno perdendo clienti o commesse, è importante procedere rapidamente alla valutazione del caso.
Concorrenza sleale e risarcimento del danno
La cessazione del comportamento illecito può non essere sufficiente.
Una condotta di concorrenza sleale può provocare perdita di vendite, perdita di clienti, riduzione dei margini, sviamento della clientela e danni all’immagine e alla reputazione commerciale.
Quando ne ricorrono i presupposti può essere richiesto anche il risarcimento dei danni.
Uno degli aspetti più delicati del contenzioso riguarda proprio la prova e la quantificazione del pregiudizio subito. È quindi importante impostare la controversia sin dall’inizio considerando non soltanto come fermare la condotta contestata, ma anche quali conseguenze economiche abbia prodotto.
Il tuo concorrente ti sta copiando o danneggiando la tua attività?
Se hai scoperto un prodotto molto simile al tuo, se un concorrente utilizza un marchio, un nome o un’immagine commerciale che ritieni confusoria, se sta sfruttando la reputazione della tua azienda o ritieni di essere vittima di altre forme di concorrenza sleale, è importante non attendere che la situazione si consolidi sul mercato.
La prima attività da compiere è verificare se la condotta sia illecita, quali prove debbano essere raccolte e quale strumento di tutela possa essere utilizzato per farla cessare.
Lo Studio Legale Sisto assiste imprese e imprenditori nelle controversie in materia di concorrenza sleale e proprietà industriale, dalla diffida e dalla fase stragiudiziale sino alle azioni cautelari e al giudizio davanti alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Un concorrente sta copiando il tuo prodotto, il tuo marchio o la tua attività?
Contatta lo Studio Legale Sisto e sottoponi il caso a una prima valutazione.
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Oppure compila il modulo di contatto descrivendo brevemente il comportamento del concorrente.
Domande frequenti sulla concorrenza sleale
Quando un concorrente che copia commette concorrenza sleale?
Non ogni imitazione è automaticamente illecita. Occorre valutare le caratteristiche copiate, il rischio di confusione, l’eventuale imitazione servile, i diritti di proprietà industriale esistenti e il comportamento complessivamente tenuto sul mercato.
Posso agire anche se non ho registrato un marchio?
In determinate circostanze sì. La tutela contro la concorrenza sleale non coincide necessariamente con quella derivante dalla registrazione di un marchio. Occorre verificare l’uso precedente del segno e le concrete circostanze del caso.
Cosa posso fare se un concorrente ha copiato il mio prodotto?
Occorre verificare se il prodotto sia protetto da brevetto o design e, indipendentemente da ciò, se le modalità dell’imitazione possano integrare concorrenza sleale. È inoltre opportuno raccogliere tempestivamente le prove della commercializzazione del prodotto concorrente.
Posso chiedere al giudice di fermare il concorrente?
Quando sussistono i presupposti previsti dalla legge possono essere richiesti provvedimenti cautelari diretti a impedire la prosecuzione della condotta contestata. La possibilità di procedere deve essere valutata sulla base del caso concreto.
Posso chiedere il risarcimento dei danni?
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, la concorrenza sleale può comportare anche il risarcimento dei danni. È quindi importante documentare gli effetti economici prodotti dalla condotta sull’impresa.
La copia del packaging può costituire concorrenza sleale?
Può assumere rilevanza quando le caratteristiche riprese e il contesto complessivo siano idonei a determinare confusione o a integrare altre fattispecie di concorrenza sleale.
La concorrenza sleale può avvenire anche online?
Sì. Siti Internet, nomi a dominio, marketplace, pubblicità online e social network possono essere utilizzati per realizzare condotte rilevanti sotto il profilo della concorrenza sleale e della proprietà industriale.
Ho ricevuto una diffida per concorrenza sleale. Cosa devo fare?
La ricezione di una diffida non significa automaticamente che le contestazioni siano fondate. Prima di rispondere è opportuno verificare i fatti, i diritti invocati dalla controparte e le prove disponibili, evitando dichiarazioni o iniziative che possano compromettere la successiva difesa.
