Il Tribunale di Milano, con una recente decisione, chiarisce i confini tra diritto dei marchi, design industriale e libertà creativa nel settore dei modellini Ferrari.

Il caso Ferrari vs CMC: origine del contenzioso

La vicenda riguarda la disputa tra Ferrari S.p.A. e la società tedesca CMC GmbH & Co. KG Classic Model Cars, specializzata nella produzione di modellini di auto di lusso.

Ferrari contestava:

  • La produzione e commercializzazione di modellini in scala dopo la scadenza del contratto di licenza;

  • L’uso dei marchi su modelli iconici come la Ferrari 250 GTO e la Ferrari Testarossa 1984, mai oggetto di licenza.

La decisione del Tribunale di Milano

Violazione contrattuale e assenza di contraffazione

Il Tribunale ha stabilito:

  • Inadempimento contrattuale per i modellini coperti da licenza;

  • Nessuna contraffazione dei marchi Ferrari per i modellini non inclusi nell’accordo.

L’uso dei marchi da parte di CMC è considerato descrittivo e ornamentale, indicando la riproduzione fedele del veicolo senza creare confusione con i prodotti originali. Il marchio CMC, visibile prima del nome Ferrari, rafforza la chiarezza per il consumatore medio e per i collezionisti.

Questa impostazione è coerente con:

  • Art. 20 c.p.i., comma 1, lett. a) e c);

  • Art. 9.2 Regolamento UE n. 2017/1001.

Tutela del design e diritto d’autore

Sulla protezione delle forme automobilistiche:

  • Niente esclusiva come marchio di forma: le linee delle Ferrari hanno un valore estetico che non può essere monopolizzato ai sensi dell’art. 9 c.p.i..

  • Protezione autorale per modelli iconici: la Ferrari 250 GTO e la Testarossa 1984 sono riconosciute come opere dell’ingegno (art. 2, n. 10 L.A.) grazie al loro carattere creativo e valore artistico.

Il carattere creativo non richiede novità assoluta, ma l’espressione dell’idea dell’autore. Il valore artistico è dimostrato da esposizioni, musei, premi e pubblicazioni specializzate.

Implicazioni della sentenza

La decisione del Tribunale di Milano ha importanti conseguenze:

  • Consente la riproduzione di modellini Ferrari anche senza licenza, se l’uso dei marchi è descrittivo e non ingannevole;

  • Ribadisce la tutela del design come forma d’arte;

  • Valorizza il collezionismo automobilistico come espressione culturale e settore economico.

Conclusioni

La sentenza rappresenta un precedente cruciale nel bilanciamento tra diritti di proprietà industriale e libertà creativa, aprendo nuove opportunità per produttori di modellini e collezionisti.

Sintesi pratica:

  • Sì ai modellini Ferrari senza licenza, se l’uso dei marchi è descrittivo;

  • No al monopolio sulle forme di design di valore estetico;

  • Sì alla protezione del diritto d’autore per modelli iconici.

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