Con una recente sentenza, il Tribunale di Napoli – Sezione Impresa ha affrontato il tema dell’utilizzo del patronimico (cognome di famiglia) come marchio e denominazione sociale, in una controversia tra imprese della stessa famiglia.Il caso ha visto contrapposte due società del Gruppo Rinaldo, la Rinaldo S.r.l. e la Rinaldo & C. S.r.l., assistita dall’Avv. Giustino Sisto, e la F.lli Rinaldo S.r.l., entrambe operanti nel settore dell’allestimento di veicoli industriali.

Il patronimico come segno distintivo

Il Tribunale ha accertato che il segno “RINALDO” fosse utilizzato sin dal 1984 come marchio di fatto e successivamente registrato nel 2021. Il marchio, dotato di notorietà ultralocale (almeno regionale), contraddistingueva da decenni l’attività di trasformazione di veicoli industriali.

Il segno era composto da una parte denominativa (il cognome “Rinaldo”) e da una parte figurativa con elementi grafici e colori identificativi, consolidandone la riconoscibilità nel mercato.

Il confine tra uso lecito e illecito del cognome

La società convenuta, F.lli Rinaldo S.r.l., aveva iniziato ad utilizzare il patronimico “Rinaldo” dopo la rottura dei rapporti societari, anche come nome a dominio (frinaldo.it), in concorrenza diretta con la società attrice.

Il Tribunale ha ritenuto tale condotta illecita, poiché:

– idonea a creare confusione con il marchio e la ditta preesistenti;

contraria ai principi di correttezza professionale (art. 21 CPI);

– configurante una forma di concorrenza sleale parassitaria ex art. 2598 c.c.

Il Tribunale ha precisato che l’uso del cognome come marchio non è sempre lecito: è vietato quando viene impiegato in modo da trarre vantaggio dalla notorietà di un marchio altrui o generare confusione nel pubblico.

La decisione del Tribunale di Napoli

Con la sentenza n. 9849/2025, il Tribunale ha:

  • inibito alla convenuta l’uso del patronimico “Rinaldo” in qualsiasi forma, anche online;
  • disposto la riassegnazione del nome a dominio “www.frinaldo.it” alla società attrice;
  • ordinato il ritiro dal commercio e la distruzione del materiale recante la scritta “Rinaldo”;
  • applicato una penale giornaliera di 500 euro per ogni violazione di quanto statuito.

È stata confermata la piena tutela del marchio “RINALDO” quale marchio patronimico di fatto e registrato.

Rilievi giuridici

La sentenza del Tribunale di Napoli n. 9849/2025 costituisce un importante contributo interpretativo in materia di marchi patronimici, cioè di quei marchi che riproducono il cognome del fondatore o dei membri di una famiglia di imprenditori.

Il giudice partenopeo ha richiamato un principio consolidato ma spesso frainteso:
l’uso del proprio cognome non è un diritto assoluto, ma deve essere esercitato nell’esercizio dell’impresa nel rispetto dei principi di correttezza professionale e senza generare confusione con segni già noti nel medesimo settore.

L’art. 21 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) consente sì l’uso del nome proprio o del patronimico, ma pone un limite fondamentale: tale uso deve avvenire “secondo i principi di correttezza professionale”, cioè in modo tale da non trarre indebito vantaggio dalla notorietà o dall’identità commerciale altrui.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la società convenuta – pur portando lo stesso cognome di uno dei soci – avesse adottato il patronimico con finalità concorrenziali e in un contesto di conflitto familiare, allo scopo di sfruttare l’avviamento e la reputazione del marchio “RINALDO”, già riconosciuto sul mercato da oltre trent’anni.

Un elemento rilevante è il riconoscimento del marchio “RINALDO” come marchio di fatto, in virtù di un uso prolungato, costante e riconoscibile nel tempo.

Il Tribunale ha valorizzato la notorietà ultralocale del segno, ricordando che anche i marchi di fatto – non ancora registrati – sono tutelabili ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a) CPI e dell’art. 2598 c.c., quando godono di una riconoscibilità consolidata nel settore economico di riferimento.

Questo aspetto ribadisce un principio fondamentale:

“anche in assenza di registrazione, un marchio può acquisire protezione se ha assunto una funzione distintiva stabile nel tempo.”

La decisione affronta con equilibrio il bilanciamento tra diritto al nome (art. 8 c.c.) e diritto esclusivo sul marchio (art. 20 CPI).
Il patronimico, pur appartenendo alla sfera personale, perde la sua neutralità quando diventa segno identificativo dell’impresa: da quel momento, il suo uso da parte di terzi, anche consanguinei, deve essere valutato alla luce delle regole sulla tutela dei segni distintivi e sulla concorrenza sleale. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità , il diritto di utilizzare il proprio cognome non può tradursi in un mezzo per trarre vantaggio indebito dalla reputazione di un marchio preesistente.In tali casi, l’uso del nome personale diventa illecito perché strumentale alla confusione e contrario alla lealtà commerciale.

La decisione del Tribunale di Napoli si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta alla corretta gestione del nome familiare in ambito imprenditoriale.

Essa ricorda che il cognome, quando assurge a simbolo distintivo di un’impresa, cessa di essere un elemento “neutro” dell’identità personale e diventa un bene immateriale protetto dal diritto dei marchi.

Per le imprese familiari, la sentenza rappresenta un monito: l’utilizzo del patronimico deve essere pianificato con attenzione, anche in caso di successione o separazione tra soci, per evitare conflitti giuridici e danni reputazionali.

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