La recente ordinanza del Tribunale di Roma del 10 aprile 2026 segna un passaggio particolarmente significativo nel diritto dei marchi, affrontando uno dei temi più delicati e attuali: il rapporto tra la tutela del marchio di rinomanza e la libertà di espressione artistica. La decisione interviene su un caso emblematico, in cui il noto marchio “Miss Italia” è stato utilizzato come titolo di un album musicale e di un brano, sollevando una controversia tra i titolari del segno distintivo e un’artista del settore discografico.
Il punto di partenza della vicenda è chiaro. Da un lato, il marchio “Miss Italia” rappresenta uno dei segni più conosciuti nel panorama italiano, dotato di una consolidata rinomanza e quindi meritevole della tutela rafforzata prevista dall’art. 20, comma 1, lettera c), del Codice della Proprietà Industriale. Dall’altro lato, l’utilizzo di quella stessa locuzione in un contesto artistico, quale titolo di un’opera musicale, pone inevitabilmente il problema del bilanciamento tra diritti esclusivi e libertà costituzionali.
Il Tribunale affronta la questione con un’impostazione rigorosa e tecnicamente solida, escludendo in primo luogo che nel caso concreto possa configurarsi una violazione “classica” del marchio. Non vi è identità né somiglianza rilevante sotto il profilo confusorio tra il marchio registrato e l’uso contestato, anche in ragione della evidente distanza tra i settori economici coinvolti: da un lato il concorso di bellezza e le attività commerciali connesse, dall’altro il mercato discografico. Questa distinzione, spesso sottovalutata nella prassi, torna ad assumere un ruolo centrale nella valutazione del rischio di confusione.
Ma il cuore della decisione si colloca altrove, e precisamente nell’applicazione della tutela dei marchi rinomati. Come noto, questa forma di protezione consente al titolare di opporsi anche a usi del segno in ambiti non affini, purché tali usi comportino un indebito vantaggio o un pregiudizio per il marchio e, soprattutto, siano privi di un “giusto motivo”.
È proprio su questo ultimo elemento che si innesta la riflessione più interessante del provvedimento. Il Tribunale di Roma riconosce che, nel caso di specie, il cosiddetto “giusto motivo” sussiste e si identifica nella esimente artistica. L’uso della locuzione “Miss Italia” non viene infatti qualificato come sfruttamento parassitario della notorietà del marchio, bensì come espressione di un contenuto creativo, inserito in un contesto narrativo e comunicativo coerente con l’opera musicale.
La decisione chiarisce un principio destinato ad avere un impatto rilevante nella prassi: il titolo di un album o di un brano musicale non svolge una funzione distintiva analoga a quella del marchio, ma rappresenta una forma di espressione artistica, finalizzata a sintetizzare e comunicare il contenuto dell’opera. In questo senso, il linguaggio artistico può legittimamente attingere anche a segni noti, purché l’utilizzo avvenga nel rispetto dei canoni di correttezza e non si traduca in un agganciamento commerciale indebito.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui il giudice evidenzia come il riferimento a “Miss Italia” non sia diretto al marchio in sé, né alle società titolari, ma piuttosto a un immaginario collettivo, a un modello simbolico di femminilità che l’opera musicale intende evocare, talvolta in chiave critica o ironica. In questo contesto, il richiamo al segno assume una funzione descrittiva e culturale, non sostituibile con altre espressioni, e quindi meritevole di tutela nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero.
Il bilanciamento operato dal Tribunale si fonda esplicitamente sui parametri costituzionali ed europei, richiamando l’art. 21 della Costituzione, l’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 10 della CEDU. Ne emerge una lettura evolutiva del diritto dei marchi, che non può essere applicato in modo rigido quando entra in gioco la dimensione creativa e artistica.
Non meno rilevante è il profilo probatorio, spesso trascurato nei contenziosi in materia di marchi rinomati. Il Tribunale sottolinea con chiarezza che la notorietà del marchio, pur accertata, non è sufficiente di per sé a fondare la tutela. È necessario dimostrare concretamente l’esistenza di un vantaggio indebito o di un pregiudizio, onere che nel caso di specie non è stato assolto. Questo passaggio rafforza un orientamento giurisprudenziale volto a evitare automatismi nella protezione dei marchi celebri.
In conclusione, l’ordinanza del Tribunale di Roma si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più attenta al dialogo tra proprietà industriale e diritti fondamentali, offrendo agli operatori del settore – e in particolare alle imprese titolari di marchi noti – una indicazione chiara: la tutela del brand, per quanto ampia, non è illimitata e deve necessariamente confrontarsi con la libertà espressiva, specie quando questa si manifesta in ambito artistico.
Per chi opera nel diritto dei marchi, si tratta di una decisione che merita attenzione non solo per il caso concreto, ma per il principio generale che afferma: il marchio, anche se celebre, non può trasformarsi in uno strumento di compressione della creatività. Ed è proprio in questo equilibrio, delicato ma necessario, che si gioca oggi l’evoluzione della proprietà intellettuale.