Alla domanda “Si può utilizzare liberamente una fotografia trovata sul web?” Istintivamente verrebbe da rispondere di si ma, invece, bisogna essere molto prudenti perché è facile incorrere, ingenuamente, in violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed alle conseguenze risarcitorie che ne derivano.

Appare, quindi, opportuno illustrare le diverse tipologie di fotografie per inquadrare la relativa tutela.

La normativa di riferimento è la Legge n.633 del 1941, nota come Legge sul diritto d’autore (d’ora innanzi anche LDA) che individua 3 tipi di fotografie:

– opere fotografiche caratterizzate dal connotato della creatività e considerate a tutti gli effetti opere dell’ingegno ai sensi dell’art. 2 n.7 LDA che godono delle tutela piena del diritto d’autore.

– fotografie semplici ossia “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”, prive del connotato della creatività a cui è riconosciuta una tutela minore.

– fotografie documentali quali mere riproduzioni di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili che non hanno alcuna tutela.

Individuare le differenze tra le prime due tipologie di foto non è affatto agevole. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che nelle opere fotografiche, a differenza di quanto accade per le semplici foto, l’apporto creativo prevale sull’aspetto tecnico, in quanto l’autore lascia trasparire il proprio apporto personale, le proprie emozioni, la propria impronta in modo tale che venga fuori la originalità e la creatività della fotografia (Trib. Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 24 settembre 2015, Aida 2015, II.111/2).

L’inquadramento delle fotografie nell’una o nell’altra tipologia è però di primaria rilevanza per la relativa tutela. Per le opere fotografiche, infatti, la riproduzione senza il consenso è ritenuta sempre abusiva mentre nel caso di fotografie semplici la riproduzione di foto non è considerata abusiva quando manchi il nome del fotografo, l’anno di produzione, ecc. (art. 90 Lda). Le opere fotografiche beneficiano della tutela spettante a tutte le opere dell’ingegno con protezione per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte, mentre le fotografie semplici sono liberamente utilizzabili dopo un ventennio dalla loro produzione.

Sull’argomento è tornato di recente il Tribunale di Roma che,  chiamato a decidere su una vertenza relativa alla pubblicazione senza autorizzazione di una del foto del centro storico di Frosinone sul social network “Facebook”, ha ritenuto di non poter parlare, nel caso di specie, di opera creativa non ravvisandosi in maniera preponderante i caratteri  di  originalità e creatività, ritenendo invece che la cura nell’inquadratura e l’utilizzazione di particolari tecniche nella fotografia, la rendessero inquadrabile alle fotografie semplici tutelabili  ex  art. 87 e seguenti  L.D.A.

Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto violato, con la pubblicazione non autorizzata dell’immagine, non solo il diritto (patrimoniale) esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia (ex art. art. 88 L.D.A.), ma anche il diritto alla paternità della fotografia. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, trova fondamento proprio nelle previsioni di cui agli artt. 90 comma 1, 91 e 98 LDA, che danno rilevanza giuridica al diritto del fotografo di essere menzionato come autore anche nel caso di fotografie non creative.

Il Tribunale ha quindi condannato la società convenuta, autrice della illecita pubblicazione della foto in questione, al risarcimento del  danno  arrecato  alla  parte  attrice.

Appare quindi ben chiaro, da un lato, che l’utilizzo delle foto altrui che si trovano sul web debba avvenire sempre nel pieno rispetto del diritto d’autore e, dall’altro, che chiunque voglia divulgare le proprie fotografie su internet dovrebbe sempre avere l’accortezza di apporre sulle stesse almeno il proprio nome e l’anno di esecuzione… (art. 90 LDA), così da poter legittimamente contestare eventuali utilizzi abusivi delle immagini da parte di terzi.

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