La Legge di bilancio 2020, il decreto di agosto ed ora la legge di Bilancio 2021, disciplinano la nuova rivalutazione dei beni dell’impresa dei soggetti Oic adopter. La rivalutazione è riservata ai soggetti che generano redditi di impresa; tale facoltà è concessa in relazione ai beni d’impresa materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e immateriali (marchi e brevetti) e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni. Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

  • figurino nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019;
  • vengano rivalutati nel bilancio al 31 dicembre 2020.

L’operazione può avere ad oggetto una rivalutazione con efficacia sia civilistica sia fiscale.

In questa ipotesi, il riconoscimento fiscale, avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari al 3% dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia con riferimento ai beni non ammortizzabili.

I maggior valori, ai fini della deducibilità degli ammortamenti, saranno riconosciuti fiscalmente già a partire dall’esercizio 2021.

La rilevazione in bilancio della rivalutazione determina lo stanziamento di una corrispondente riserva di patrimonio netto “in sospensione di imposta”, che sarà possibile affrancare versando un’imposta sostitutiva pari al 10%.

Misura e modalità di rivalutazione

La misura massima della rivalutazione è stabilita nel valore effettivamente attribuibile “ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri”, ossia il valore dei singoli beni, al netto degli ammortamenti, non deve superare il valore realizzabile nel mercato.

 

L’elevato vantaggio fiscale dell’operazione richiede cautela nella individuazione dei maggiori valori oggetto di rivalutazione, per evitare possibili contestazioni dell’amministrazione finanziaria,  ed inoltre, tenuto conto dei profili di responsabilità che possono coinvolgere gli amministratori e il collegio sindacale qualora venisse contestato loro di avere rivalutato i beni a un valore eccessivo, è pertanto necessario eseguire la rivalutazione con stime o perizie giuridico/fiscali asseverate redatte da professionisti terzi indipendenti (consulenti sepcializzati in tema di marchi e brevetti), soprattutto nella stima di titoli di proprietà industriale come i marchi ed i brevetti.

A ciò si aggiunge quanto previsto dai principi Oic 16 e 24 che, in tema di immobilizzazioni immateriali, prevedono che la rivalutazione – possibile soltanto nei casi consentiti dalla legge – debba essere improntata al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio con individuazione di un valore massimo pari al valore recuperabile dall’immobilizzazione stessa.

Termine opzione rivalutazione beni di impresa

La normativa di riferimento stabilisce che “La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa”.

Come il nostro Studio supporta le aziende interessate:

Analisi legale sui titoli di proprietà industriale

Lo Studio conduce un’analisi legale preliminare dei titoli (marchi, brevetti) oggetto di indagine. Vengono presi in esame, in particolare il carattere distintivo, l’utilizzo effettivo, l’interferenza con diritti di terzi e gli investimenti sostenuti.

Verifica di consistenza giuridico-amministrativa

Lo studio verifica l’elenco dei titoli registrati presso gli uffici preposti e la protezione rivendicata con essi. Vengono presi in esame in particolare la tipologia delle registrazioni, la titolarità, i territori protetti, i prodotti e i servizi rivendicati ed i titoli collegati. L’esito della verifica di consistenza giuridico-amministrativa include un report completo  dei titoli posseduti dall’azienda (c.d. portfolio marchi e brevetti).

Valutazione economica

Il valore economico del marchio viene stimato seguendo metodi basati sulla redditività, sui costi e su dati empirici. La stima del valore del marchio è il risultato dell’applicazione di più metodi di valutazione. Il professionista sceglie i metodi che risultano più coerenti con le peculiarità aziendali, con la situazione in atto e con i dati materialmente disponibili.

La perizia di stima economica viene condotta da dottori commercialisti – esperti in proprietà intellettuale e selezionati dallo Studio.

 

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