I Giudici Europei, nelle scorse settimane, hanno confermato la decisione del 2016 della Commissione di Ricorso dell’Euipo, dichiarando invalido il modello “Porsche 911” depositato presso l’Ufficio dell’Unione Europea il 20.08.2010, in quanto privo di novità e carattere individuale.

La sensazionale decisione del 06.06.2019 (causa T- 209/18) trae origine dall’azione di nullità promossa nel 2014 dall’azienda tedesca Autec AG, la quale sosteneva che il nuovo modello “Porsche 911” depositato nell’agosto del 2010 non fosse suscettibile di protezione in quanto non significativamente diverso dai precedenti modelli della vettura “Porsche 911” commercializzati sin dall’anno 1963.

La questione posta innanzi al Tribunale, dunque, ha riguardato la tutela dei disegni e modelli comunitari di cui al Regolamento n.6/2002. Più in particolare la normativa conferisce tutela ad  un design che non sia identico ad altro divulgato al pubblico anteriormente (art.5) e che presenti carattere individuale (art. 6), inteso come impressione generale diversa suscitata nell’utilizzatore informato rispetto a qualsiasi precedente disegno o modello divulgato al pubblico, tenendo altresì in considerazione i margini di libertà concessi all’autore nello sviluppo del design.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha negato, nel caso di specie, la tutela  abbracciando una nozione di utente informato, quale figura intermedia tra il consumatore medio e colui che ha una conoscenza specifica nel settore (v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, PepsiCo / Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU: C: 2011: 679, paragrafo 53). Per il Tribunale dell’Unione nell’individuazione dell’utente informato non si può prescindere dalla classe di prodotti rivendicata dal design e pertanto nel caso di specie l’utente informato non era, come sostenuto dal richiedente, l’utente della “Porsche 911” non esistendo una specifica classe di “automobili sportive” all’interno dell’attuale classificazione di Locarno, ma quello delle automobili in generale, classe per la quale era stata richiesta la registrazione.

Per quanto attiene al grado di libertà del designer il Tribunale dell’Unione Europea, in conformità della più acclarata giurisprudenza (sentenza del 10 settembre 2015 , H & M Hennes & Mauritz /UAMI – Yves Saint Laurent (borse), T-525/13, EU: T: 2015: 617, punto 28; v. anche sentenza del 15 ottobre 2015, Promarc Technics / UAMI – PIS (Esposizione), T-251/14, non pubblicata, EU: T: 2015: 780, paragrafo 51) ha ritenuto che i vincoli imposti al designer fossero solo quelli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o dai requisiti giuridici applicabili a tali prodotti. Non rilevando in alcun modo le aspettative di mercato, invocate dalla richiedente, per sostenere i limiti incontrati dal designer nella creazione del nuovo modello della “Porsche 911”.

La commissione di ricorso ha rilevato infine che il modello contestato non produceva, nella mente dell’utilizzatore informato, un’impressione generale diversa da quella prodotta dal modello precedente, richiamando la giurisprudenza applicabile a tal riguardo secondo cui il confronto va eseguito sulla impressione complessiva prodotta dai disegni attraverso un confronto sintetico e non analitico dei disegni [sentenza del 29 ottobre 2015, Roca Sanitario/ UAMI – Villeroy & Boch (valvola di controllo singola), T-334/14, non pubblicata, UE: T: 2015 817, punto 58].

Alla luce di tutte queste circostanze, delle definizioni adottate dal Tribunale della Unione Europea di “Utente Informato” e del “grado di libertà concesso all’autore” è stata negata ogni tutela al design dell’iconica “Porsche 911”!.

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