Con la recentissima sentenza n.667/2021 del Tribunale di Napoli- Sezione Specializzata in materia di Impresa si è tornato a discutere sul tema della “predivulgazione” dei disegni/modelli registrati che, ove sussistente, determinerebbe la invalidità del brevetto per mancanza di novità.

In particolare, nel caso posto all’attenzione delle Sezioni specializzate del Tribunale di Napoli, l’attrice, patrocinata dal nostro Studio, quale autrice di alcuni disegni regolarmente tutelati con il deposito di un modello ornamentale multiplo, chiedeva di dichiarare la nullità, per registrazione usurpativa ai sensi dell’art. 43 c.p.i., del successivo brevetto avente ad oggetto praticamente i medesimi disegni.

La convenuta eccepiva, in via riconvenzionale, la invalidità del modello ornamentale della attrice per difetto di novità sulla base di una asserita predivulgazione dei disegni stessi che, sostanziava, facendo riferimento ad estratti di foto/immagini catturate da alcuni profili di Facebook.

Il Tribunale nell’esaminare l’eccezione sollevata ha ancora una volta precisato che a norma dell’ art. 34 c.p.i. per divulgazione distruttiva della novità si intende quella a seguito della quale il modello, prima della registrazione è stato reso accessibile al pubblico, esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico.

Il concetto di pubblico, come precisato dal Tribunale, richiede una conoscenza o conoscibilità da parte di un numero indeterminato di persone.

Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che le foto riprodotte in atti dalla convenuta erano state acquisite da profili privati di facebook, accessibili non ad un numero indeterminato di persone, ma ai soli contatti dello specifico profilo che hanno accesso al contenuto dello stesso. Il Tribunale ha precisato, altresì, che non può considerarsi la predivulgazione laddove una delle foto non abbia ricevuto alcun “like” o le stesse abbiano ricevuto  un numero esiguo di il “like”. Da ciò discendendone che in entrambi i casi, essendo impossibile identificare il numero di persone che hanno realmente visualizzato le immagini, l’unico dato certo e riscontrabile è quello riferibile al numero di inesistente od esiguo di like ricevuti.

Il Tribunale ha così concluso sul punto “la pubblicazione della foto su facebook ha, infatti, consentito lo accesso ad un numero determinato e, nel caso di specie, limitatissimo di persone; si tratta di una tipologia di comunicazione quantitativamente e qualitativamente diversa dalle ipotesi di una esposizione in fiera, o dalla pubblicazione del modello su un catalogo, anche on line, ovvero dalla pubblicazione di un sito web, tutte forme di divulgazione rivolte ad un numero indeterminato di persone e solo queste tali da ritenersi distruttive della novità”.

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