E’ ben noto che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente tra cui sono ricomprese anche le lettere dell’alfabeto, sia considerate singolarmente che quali gruppi di lettere.

E’ in questo contesto che si colloca la decisione del 22.03.2021 (opposizione N. B3105734) in cui l’EUIPO ha affermato che quanto più gli elementi verbali di un marchio sono brevi, come nel caso di gruppi di due o tre lettere, tanto più piccole differenze tra essi esistenti ne escludono la confondibilità.

In particolare l’Ufficio ha ritenuto che i marchi in conflitto “VLT’S” e  “V&L”, entrambi di scarsa lunghezza,  pur presentando somiglianze tra gli elementi figurativi (da considerarsi aventi un ruolo secondario nella comparazione dei marchi), presentassero rispetto ai primari elementi verbali differenze per la presenza di lettere non aventi corrispondenze nell’altro segno, producendo così una impressione complessiva diversa.

In segni così brevi, infatti, le lettere che li compongono appaiono determinanti. Il fatto che essi differiscano in una o due lettere è considerato un fattore rilevante, del quale tenere conto in sede di valutazione del rischio di confusione.

Secondo l’Ufficio, quindi,  la lunghezza dei marchi influenza l’effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. Quanto più corto è un segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepire tutti i singoli elementi che lo compongono. Di conseguenza, nei segni di scarsa lunghezza piccole differenze possono spesso produrre un’impressione complessiva diversa.

Per contro, il pubblico è meno in grado di percepire le differenze esistenti tra segni di lunghezza maggiore.

 

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