Oggi le imprese hanno una maggior tutela della riservatezza del proprio Know-how e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.

Con il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 è stata infatti recepita la Direttiva Europea 2016/943 che ha ampliato la tutela già prevista nel Codice di Proprietà Industriale dagli artt. 98 e 99, sostituendo la definizione di “informazioni aziendali riservate” con “segreti commerciali” allargando così  la platea dei soggetti tutelabili dalla normativa con inclusione anche di quei soggetti che, pur non svolgendo direttamente un’attività imprenditoriale abbiano sviluppato processi, soluzioni che possano trovare una potenziale applicazione nell’attività produttiva. Inoltre la tutela è stata estesa anche alla divulgazione colposa.

Non tutti le informazioni sono però tutelabili ma solo quei “segreti commerciali” che non siano, singolarmente o nella loro combinazione, pubblicamente disponibili, che attribuiscano un vantaggio concorrenziale e siano sottoposti a misure ragionevolmente adeguate a mantenerli segreti.

Nello specifico, costante giurisprudenza di merito ha affermato che segretezza non è sinonimo di inaccessibilità intendendosi invece che le informazioni non siano generalmente note né facilmente rintracciabili da terzi.

In riferimento al requisito del valore commerciale, lo stesso deve intendersi non nel senso che l’informazione riservata possieda un valore di mercato, ma nel senso che il suo utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato. In questo caso l’informazione proprio perché segreta, apporta all’impresa un vantaggio competitivo di tipo economico.

In riferimento all’ultimo requisito affinché’ le informazioni possano definirsi “segreti commerciali”, è onere del titolare adottare le misure di sicurezza idonee a mantenerle segrete. Sulla nozione di misure di sicurezza, la giurisprudenza di merito ha chiarito che per misura di sicurezza deve riferirsi “sia ad una protezione fisica, assicurata da sistemi di protezione adeguati, sia ad una protezione giuridica, assicurata da una informazione adeguata, data ai terzi che vengono in contatto con le informazioni, sul carattere riservato e sulla necessità che venga mantenuto tale.” (Trib. Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ord., 27-05-2008).

Pertanto, dal punto di vista pratico, affinché’ il titolare di segreti commerciali possa ottenere la tutela degli stessi è necessario che egli si doti non solo di adeguati sistemi di sicurezza fisica, informatica, ma occorre che lo stesso implementi un adeguato sistema di sicurezza giuridico. Il sistema di sicurezza giuridico dovrà essere composto da patti di riservatezza, clausole contrattuali che i dipendenti, partners commerciali e clienti dovranno sottoscrivere. Misure tecniche di protezione e misure contrattuali che stabiliscano che  l’accesso ai dati di progettazione in formato elettronico sia subordinato all’abilitazione dell’utente tramite una password, che la documentazione cartacea era archiviata in armadi richiudibili a chiave in  possesso del solo detentore.

Viene introdotta una nuova norma espressa in base alla quale anche i soggetti che ignorano incolpevolmente l’origine illegale di un segreto commerciale potranno comunque essere destinatari di provvedimenti a tutela del segreto stesso, che tuttavia nei loro confronti si limiteranno al pagamento di un equo indennizzo, senza l’applicazione delle altre sanzioni normalmente disponibili in tali casi, a cominciare dall’inibitoria, qualora risulti da un lato che tale indennizzo è in grado di soddisfare in modo equo la perdita subita dal titolare dei diritti; e dall’altro lato che l’adozione di sanzioni ulteriori risulti indebitamente gravosa per la persona interessata.

Il D. Lgs. n. 63/2018 prevede inoltre che nei procedimenti cautelari il giudice può permettere al presunto autore dell’illecito di continuare l’uso del know-how aziendale o dei segreti commerciali che si ritengono violati dietro versamento di una cauzione.

Restano escluse dalla tutela del segreto commerciale le informazioni che derivano da una scoperta indipendente Inoltre la tutela del segreto commerciale non può in alcun modo ledere la libertà di espressione, il diritto di informazione e il diritto di conoscenza da parte delle autorità pubbliche, per scopi di interesse pubblico.

Inoltre, la rivelazione a terzi di informazioni aziendali o commerciali coperte da segreto, può integrare la fattispecie della concorrenza sleale di cui all’articolo 2598 comma 3 del codice civile secondo cui compie atti di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda . Quest’ultima resta la sola tutela possibile nei casi in cui i segreti commerciali siano segreti e in quanto tali abbiano un valore economico, ma non siano stati adeguatamente protetti da chi legittimamente ne disponga, affinché restassero segreti. In mancanza delle misure adeguate di protezione delle informazioni quindi, l’utilizzazione di notizie riservate o di know-how aziendale altrui configura l’illecito civile della concorrenza sleale a condizione che l’utilizzo avvenga secondo modalità scorrette e sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o attuale.

Infine la violazione del segreto industriale può integrare addirittura alcune fattispecie di reato tra cui “rivelazione del contenuto dei documenti segreti” ex art.621 c.p., “rivelazione del segreto industriale” ex art. 622 c.p. e “rivelazione di segreti scientifici ed industriali ex art.623 c.p..

In conclusione il D.Lgs.n.63/2018 rappresenta un’opportunità per adeguare la normativa alle nuove esigenze del mercato e rafforzare la tutela dell’impresa da fenomeni di illeciti appropriazione e divulgazione del proprio sapere e dei segreti commerciali.

 

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