La tutela del design sta diventando sempre più rilevante in quanto la forma gioca un ruolo di primo piano nel successo di un prodotto.

La disciplina e la conseguente tutela del design, regolamentata a livello nazionale dagli artt. 31-44 c.p.i. (per larga parte corrispondente a quella comunitaria Regolamento CE n.6/2002-RDMC), è tesa a salvaguardare l’aspetto esteriore di un manufatto industriale.

Cosa si può quindi registrare come disegno e modello?

Ciò che può essere tutelato mediante registrazione, con i disegni e modelli, è la resa puramente estetica e non funzionale di un prodotto (l’art.36 c.p.i. esclude infatti la registrabilità per le caratteristiche determinate unicamente dalla funzione tecnica di un prodotto).

L’art. 31 c.p.i. stabilisce che si può registrare “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”.

Laddove per prodotto (singolo o complesso) si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Si tratta quindi di una definizione piuttosto ampia che abbraccia anche le componenti incorporate in un prodotto complesso purchè rimangono visibili durante la utilizzazione (art. 35 c.p.i.) .

Per quanto riguarda la classificazione dei disegni e modelli, l’Accordo di Locarno prevede 32 classi di prodotto ma detta classificazione è puramente amministrativa, non incidendo invece sull’accertamento delle condizioni di registrabilità.

Esempi di design/modelli

 

stampo design
Stampi per dolci                                       

RCD 008515738-0002

 Albero decorativo

RCD 002377838 -0001

Pavimento

RCD 003998228 -0001

  

Ma quali sono i requisiti di registrabilità in materia di disegni e modelli industriali?

Il primo requisito è costituito dalla novità. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la prorità, anteriormente alla data di quest’ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Nel concetto di novità gioca un ruolo decisivo la predivulgazione considerandosi come “divulgati” ai sensi dell’art. 34 c.p.i. quei disegni o modelli in qualche modo resi accessibili al pubblico (come in occasioni di fiere o tramite riviste specializzate) o che potevano quantomeno esser conosciuti dagli ambienti specializzati di un determinato e specifico settore merceologico. Devono sicuramente ritenersi irrilevanti divulgazioni in contesti esclusi dal circuito professionale, come pure divulgazioni avvenute nell’ambito di una corrispondenza tra due persone.

Deve escludersi la divulgazione quando sia avvenuta nei 12 mesi precedenti al deposito della domanda di registrazione del modello o design, ossia nel cd. “periodo di grazia”. Il codice di proprietà industriale attribuisce al titolare un anno di tempo per verificare il successo del design sul mercato e decidere se procedere o meno alla registrazione.

Altro requisito di registrabilità del disegno/modello è dato dal carattere individuale che ex art. 33 c.p.i., ricorre “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima”.

Il carattere individuale si ricollega necessariamente all’utilizzatore informato e non al consumatore medio come accade nella disciplina relativa ai marchi, ove per utilizzatore informato va inteso un acquirente finale sensibile alle forme dei prodotti e che possiede una conoscenza media del settore merceologico di riferimento. Secondo la giurisprudenza si tratta di una figura intermedia tra quella dell’operatore professionale esperto del settore e quella del consumatore medio.

Nella valutazione del carattere individuale si deve prendere in considerazione il margine di libertà di cui beneficia il titolare. Se trattasi di un settore affollato o esistono vincoli tecnici, minori saranno le differenze sufficienti a dar luogo ad una impressione generale diversa e conseguentemente anche lievissime differenze escluderanno l’interferenza con altri segni.

Terzo requisito di registrabilità, e quindi ulteriore limite alla registrazione, è dato dalla liceità  in quanto non possono essere registrati i disegni e modelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume.

La registrazione del design consente di avere una protezione del periodo di 5 anni rinnovabile fino a un massimo di 25 anni. Protezione che ha, ovviamente, l’obiettivo di vietare ai terzi l’uso del disegno e modello e la sua stessa fabbricazione, offerta e commercializzazione ed evitare, quindi, illeciti contraffattivi.

 

 

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