Quella che può sembrare una risposta banale invece non lo è affatto! Bisogna infatti stare attenti a chi prima di noi vanta sul prenome (nome di battesimo) diritti anteriori.

A fornirci una risposta interessante sul punto è la vicenda esaminata dal Tribunale di Bologna a seguito della azione introdotta dalla ANTICA PIZZERIA DA MICHELE S.r.l. e  dall’ANTICA PIZZERIA  DA  MICHELE  IN  THE  WORLD  S.r.l. nei confronti del sig. Michele LV e della D.M. S.r.l. per aver registrato il marchio “da Michele” già utilizzato e registrato dalle attrici.

Il Tribunale ha ritenuto che non  vi fosse alcun  dubbio  sulla   condotta  illecita  posta  in  essere dai  convenuti, non assumendo alcun valore la circostanza relativa al fatto che si trattasse del nome proprio “Michele” del signor  LA VALLE, “in  quanto  un  nome  anagrafico,  validamente  registrato  come marchio e divenuto noto, non può essere successivamente adottato come segno distintivo in settori merceologici identici o affini, neppure dalla persona che legittimamente porti quel nome, non potendosi ritenere tale condotta conforme alla correttezza professionale (Cass. civ. n. 10826 del 25.05.2016; Cass. civ. n. 3806 del 25.02.2015).

Infatti, l’art. 21 co. 1 lett. a) c.p.i. è norma eccezionale e consente l’uso, nell’attività economica, di un nome da altri registrato solo se ciò avviene conformemente  ai principi della correttezza professionale, ravvisabile  soltanto in  presenza  di  un’effettiva  esigenza  di  informazione  incentrata  sul  nome  civile  e  sulle concrete modalità con cui l’informazione viene fornita, senza che il pubblico venga indotto  in  errore  sull’identificazione  del  produttore  e  sulla  provenienza  dei  suoi  beni  o  servizi,  anche  sotto  il  profilo  dell’associazione  tra  i  segni.  Nel  caso  in  esame il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del marchio registrato dai convenuti e di contraffazione ritenendo  “non  ravvisabile  alcuna  specifica  esigenza  di  informazione sull’identità  del titolare,  anche  considerando  che  il  marchio  utilizzato  dai  convenuti  riguarda  solo  il prenome  e  non  il  patronimico  e  che  non  sono  state  adottate  modalità  che  consentano l’identificazione  di  un  determinato  individuo,  senza  creare  confusione  sulla  provenienza dei prodotti con i più celebri esercizi commerciali, che hanno ormai  acquisito rilevante notorietà in tutta Italia e sono diffusi in vari Paesi del mondo”.

Quindi attenzione, anche il nome di battessimo non è sempre utilizzabile nell’attività economica per contraddistinguere prodotti e servizi.

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